Al fine di far fronte alla #crisi economica che si sta riversando sulle famiglie e sulle piccole imprese è stato deciso di attuare un pacchetto di misure che fanno riferimento al Codice della crisi di impresa che altrimenti sarebbe entrata in vigore il 1° settembre 2021.
Una delle misure più importanti riguarderà la liberazione dal #debito. In particolare, qualora il soggetto #debitore non disponesse di alcun bene da impiegare per risarcire i #creditori, esso verrebbe liberato comunque dal suo debito.
Nel caso in cui, nei successivi 4 anni, esso disponesse di nuove risorse - in proporzione al 10% del suo debito – verrebbero impiegate per il #saldo della situazione debitoria.
Per ottenere la liberazione del debito bisognerà presentare la domanda di #esdebitazione attraverso l’organismo di composizione della crisi. Essa dovrà essere accompagnata ai seguenti documenti:
1. L’elenco dei creditori e delle relative somme dovute;
2. L’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
3. La copia della dichiarazione dei #redditi degli ultimi 3 anni;
4. L’indicazione degli stipendi, delle #pensioni, dei #salari e di tutte le altre #entrate del debitore e del suo nucleo familiare.
Alla domanda dovrà essere allegata anche una relazione nella quale verranno indicate le #cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni. Dovrà anche essere chiarita l’incapacità del debitore di adempiere e la poi eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dei creditori.
Il #giudice potrà concedere l’esdebitazione qualora verifichi l’assenza di atti di frode oppure di dolo e colpa grave.
I componenti della stessa famiglia potranno presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento quando la casa in comune oppure sono #conviventi.
Questo intervento anticipa anche alcune misure del Codice della crisi di impresa facendo riferimento a quando la sovra-esposizione debitoria riguarda i soggetti con me la piccola impresa. In questo caso si può omologare l’accordo di composizione della crisi anche se non vi è adesione da parte dell’amministrazione finanziaria. Vi è in previsione anche l’estensione dei debiti della liquidazione anche per i soci illimitatamente responsabili delle società di persone.
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