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  • Immagine del redattoreASANA Comunicazione

Debitore liberato anche senza beni!

Al fine di far fronte alla #crisi economica che si sta riversando sulle famiglie e sulle piccole imprese è stato deciso di attuare un pacchetto di misure che fanno riferimento al Codice della crisi di impresa che altrimenti sarebbe entrata in vigore il 1° settembre 2021.


Una delle misure più importanti riguarderà la liberazione dal #debito. In particolare, qualora il soggetto #debitore non disponesse di alcun bene da impiegare per risarcire i #creditori, esso verrebbe liberato comunque dal suo debito.


Nel caso in cui, nei successivi 4 anni, esso disponesse di nuove risorse - in proporzione al 10% del suo debito – verrebbero impiegate per il #saldo della situazione debitoria.


Per ottenere la liberazione del debito bisognerà presentare la domanda di #esdebitazione attraverso l’organismo di composizione della crisi. Essa dovrà essere accompagnata ai seguenti documenti:

1. L’elenco dei creditori e delle relative somme dovute;

2. L’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;

3. La copia della dichiarazione dei #redditi degli ultimi 3 anni;

4. L’indicazione degli stipendi, delle #pensioni, dei #salari e di tutte le altre #entrate del debitore e del suo nucleo familiare.


Alla domanda dovrà essere allegata anche una relazione nella quale verranno indicate le #cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni. Dovrà anche essere chiarita l’incapacità del debitore di adempiere e la poi eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dei creditori.


Il #giudice potrà concedere l’esdebitazione qualora verifichi l’assenza di atti di frode oppure di dolo e colpa grave.

I componenti della stessa famiglia potranno presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento quando la casa in comune oppure sono #conviventi.


Questo intervento anticipa anche alcune misure del Codice della crisi di impresa facendo riferimento a quando la sovra-esposizione debitoria riguarda i soggetti con me la piccola impresa. In questo caso si può omologare l’accordo di composizione della crisi anche se non vi è adesione da parte dell’amministrazione finanziaria. Vi è in previsione anche l’estensione dei debiti della liquidazione anche per i soci illimitatamente responsabili delle società di persone.






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